Art. 1.
(Delega).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 2, un decreto legislativo per riordinare organicamente la normativa vigente al fine di consentire la piena integrazione dei soggetti affetti da epilessia.